Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 15/09/1986 (Rv. 448096 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - PRESUPPOSTI - SPECIFICA INDICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI VIOLATI - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - PRESUPPOSTI - SPECIFICA INDICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI VIOLATI - NECESSITÀ.*
In tema di interpretazione del contratto o di una singola clausola contrattuale, il Sindacato di legittimità non può essere condotto sulla ricostruzione della volontà dei contraenti, ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico dei quali il giudice del merito si sia avvalso per assolvere al compito a lui riservato, onde riscontrare l'esistenza o meno del denunziato errore di diritto e/o vizio di ragionamento. A tal fine non è sufficiente che il ricorrente faccia astratto richiamo alla regola di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., occorrendo invece che specifichi i canoni in concreto inosservati ed il punto e il modo con cui il giudice del merito si sia da essi discostato, restando inidonea una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice, mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione. (Conf 6458/83, mass n 431195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)