Sez. L, Sentenza n. 914 del 02/02/1996 (Rv. 495691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione di norma contrattuale - Errore di diritto o vizio di ragionamento - Denunzia della parte - Requisiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Ove venga denunciato un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato atteso che, diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso ed sono perciò inammissibili in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)