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Sez. L, Sentenza n. 6376 del 21/03/2011 (Rv. 616421 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Regime sucessivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616421-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - che prevedeva il ricorso per cassazione e non l'appello come mezzo di impugnazione della sentenza che avesse definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - tali sentenze sono diventate soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale dell'art. 339 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)