Sez. 2, Ordinanza n. 24748 del 24/11/2009 (Rv. 610351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Giudizio di opposizione ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Decisioni del giudice di pace - Impugnazioni - Regime successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limitazione alle sole ordinanze emesse ai sensi del primo comma del citato art. 23 - Sussistenza - Sentenze nonché ordinanze di cui al comma quinto dello stesso art. 23 - Appello - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Per effetto delle modifiche recate dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che dichiarino inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal primo comma del citato art. 23, mentre l'unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonché avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell'anzidetto art. 23 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall'appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto in luogo dell'appello, avverso ordinanza di convalida del provvedimento sanzionatorio emessa dal giudice di pace nonostante la convocazione delle parti, così da doversi attribuire al provvedimento giudiziale adottato natura di sentenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)