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Sez. L, Ordinanza n. 4355 del 23/02/2010 (Rv. 611996 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 - Inosservanza del termine per il ricorso - Ordinanza di inammissibilità - Impugnazione - Regime successivo al d.lgs n. 40 del 2006 - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611996-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel regime introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di tardiva proposizione del ricorso non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con l'appello, allo stesso modo dell'ordinanza di convalida emessa ai sensi del quinto comma in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, non assumendo alcun rilievo la mancata modificazione del primo comma da parte dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 cit., in quanto l'appello costituisce il mezzo generale d'impugnazione delle decisioni rese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, avendo il legislatore inteso, in attuazione della delega conferita con legge 14 maggio 2005, n. 80, ridurre il numero dei casi di immediata ricorribilità per cassazione, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2008.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/11/1989 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)