Sez. L, Sentenza n. 5731 del 13/06/1990 (Rv. 467693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - DISTINZIONE.*
L'addestramento professionale non rientra nell'ambito del lavoro subordinato, a differenza dell'apprendistato, in quanto, pur essendo, nell'uno come nell'altro, presente una prestazione di attività fisica o intellettuale da parte dell'allievo o dello apprendista, nel primo l'unico oggetto del contratto è l'insegnamento impartito (o fatto impartire) dall'imprenditore ai fini della formazione professionale dell'allievo e la prestazione di attività da parte di quest'ultimo, in quanto richiesta solo perché lo stesso acquisisca le nozioni pratiche necessarie alla suddetta formazione, è estranea al sinallagma contrattuale e, perciò, non in rapporto di corrispettività con l'addestramento, né con l'eventuale indennità mensile o giornaliera; mentre, nel secondo la causa giuridica è complessa, essendovi, accanto allo Obbligo dell'imprenditore di impartire (o fare impartire) all'apprendista l'insegnamento, quello, da parte di quest'ultimo di una prestazione lavorativa che è utilizzata dall'impresa. (V 5608/87, mass n 454084; (V Cass 2115/86, mass n 445301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)