Sez. L, Sentenza n. 2115 del 25/03/1986 (Rv. 445301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIFFERENZE COL RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIFFERENZE COL RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.*
Mentre nell'apprendistato - da configurarsi, a norma dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, come uno speciale rapporto di lavoro subordinato in cui è, pertanto, requisito essenziale la prestazione lavorativa - la specificità è data dall'Obbligo, da parte del datore di lavoro, di impartire cognizioni pratiche onde far conseguire al lavoratore-apprendista una capacità tecnica, invece nel rapporto di formazione professionale mediante frequenza di corsi organizzati direttamente dall'imprenditore, l'oggetto del rapporto è unicamente l'insegnamento, con estraneità dello allievo all'impresa, sicché l'attività fisico-intellettuale da lui svolta è occasionale e strumentale in quanto diretta al solo fine di una sua formazione professionale. (V 7227/83, mass n 431826).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)