Sez. 1, Sentenza n. 21601 del 22/04/2004 Cc. (dep. 06/05/2004) Rv. 228213 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento relativa solo ad alcuni imputati - Necessità di procedere a trascrizione delle intercettazioni - Legittimità della sospensione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia, avente il carattere della necessità ed inevitabilità, riguardante la posizione anche di uno solo di essi, trattandosi di un elemento di natura oggettiva relativa al dibattimento senza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati (Fattispecie in cui su richiesta del P.M. veniva disposta in appello la perizia volta alla trascrizione delle intercettazioni, mai disposta prima nonostante reiterate richieste specifiche del P.M., in relazione alla posizione di un imputato assolto in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)