Sez. U, Sentenza n. 9423 del 18/12/1987 (Rv. 456552 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURA - SERVIZIO DELL'ACQUA POTABILE - COMUNE DI PESCARA - DISPERSIONI DI ACQUA DOPO IL CONTATORE - RICHIESTA DI SGRAVIO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURA - SERVIZIO DELL'ACQUA POTABILE - COMUNE DI PESCARA - DISPERSIONI DI ACQUA DOPO IL CONTATORE - RICHIESTA DI SGRAVIO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
La domanda, con la quale l'utente del servizio dell'acqua potabile nel comune di Pescara, in relazione a dispersioni di acqua dopo il contatore, verificatesi per fatti a lui non imputabili, chieda uno sgravio sul canone dovuto (ovvero una corrispondente restituzione delle somme già versate), in forza della previsione dell'art. 24 primo e secondo comma del regolamento comunale del 25 settembre 1930, spetta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che detta disposizione (integrante atto normativo, sia pure secondario) contempla l'indicato sgravio quale diritto soggettivo nell'ambito del rapporto contrattuale di utenza, sottraendolo a valutazioni discrezionali dell'ente territoriale (una volta che sia rimasta accertata la suddetta perdita incolpevole).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST., Regol. Locale 25/09/1930 art. 24, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 292, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)