Sez. 5, Sentenza n. 15296 del 10/06/2008 (Rv. 603553 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività - Limiti - Nuova disciplina delle sanzioni amministrative e criteri di determinazione ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del "favor rei", introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non può trovare applicazione generalizzata, diretta ed immediata per la disciplina di fattispecie che risalgano a periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto n. 472 del 1997 (1 aprile 1998) (salvo che per le fattispecie medesime non sia applicabile la norma transitoria dell'art. 25, commi 1 e 2, dello stesso decreto). Ne deriva, "a contrario", che la nuova disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta negli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, non è applicabile alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato retroattivamente sia il potere riduttivo fino alla metà del minimo edittale della sanzione, previsto dal comma 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia il regime di improduttività degli interessi sulle sanzioni, previsto dal comma 3 dell'art. 2 del medesimo d.lgs.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)