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Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 14/02/2000 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 215391 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Prevenzione infortuni e igiene del lavoro - Prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza a seguito di accertamento di contravvenzione - Natura di provvedimento amministrativo - Esclusione - Fattispecie relativa a conflitto di giurisdizione fra tribunale ordinario e tribunale amministrativo regionale davanti al quale il provvedimento era stato impugnato.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215391-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

L'atto con il quale l'organo di vigilanza, ai sensi dell'art.20 del D.L.G. 19 dicembre 1994 n.758, avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisca le opportune prescrizioni fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha risolto in favore del tribunale ordinario il conflitto di giurisdizione fra fra detto tribunale ed il tribunale amministrativo regionale il quale, a seguito di ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso un atto di prescrizione adottato ai sensi dell'art.20 del D.L.G. n.758/1994, ne aveva sospeso l'esecuzione; sospensione in base alla quale la persona fisica tratta a giudizio davanti al tribunale ordinario per rispondere della riscontrata contravvenzione alle norme antinfortunistiche aveva sostenuto l'improcedibilità di detto reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)