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Sez. 3, Sentenza n. 12483 del 08/01/2009 Ud. (dep. 20/03/2009) Rv. 243091 - 01

LAVORO - IN GENERE | Reati in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Procedura di definizione delle contravvenzioni prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - Prescrizioni dell'organo di vigilanza - Onere del contravventore di comunicare l'avvenuto adempimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243091-01

LAVORO - IN GENERE

In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, nè tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)