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Sez. L, Sentenza n. 3490 del 09/06/1982 (Rv. 421476 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA E LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ - REGIME GIURIDICO DEI NEGOZI DI DIRITTO PRIVATO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421476-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA E LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ - REGIME GIURIDICO DEI NEGOZI DI DIRITTO PRIVATO - APPLICABILITÀ.*

I contratti collettivi postcorporativi, non resi efficaci "erga omnes" ai sensi delle leggi 14 luglio 1959 n. 741 e 1 ottobre 1960 n. 1027, essendo negozi di diritto privato, seguono il regime giuridico di questi ultimi sia per quanto attiene all'Onere della prova per chi intende avvalersene (Onere che persiste anche sotto il vigore del nuovo testo dell'art. 425 cod. proc. civ., che non prevede l'Obbligo ma solo il potere discrezionale del giudice di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e degli accordi collettivi da applicare), sia in ordine ai limiti del Sindacato delle decisioni di merito da parte del giudice di legittimità. (Conf 3099/80, mass n 406875, sulla prima parte; (Conf 3740/78, mass nn 393262 e 393263).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Legge 01/10/1960 num. 1027 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)