Sez. L, Sentenza n. 3740 del 25/07/1978 (Rv. 393262 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - CONTRATTI NON RESI EFFICACI ERGA OMNES - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITA PER ERRORI IN IUDICANDO - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - CONTRATTI NON RESI EFFICACI ERGA OMNES - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITA PER ERRORI IN IUDICANDO - INAMMISSIBILITA.*
I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati in epoca postcorporativa e che non hanno assunto efficacia erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741, non costituiscono una fonte di diritto oggettivo, e pertanto non sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimita sotto il profilo di errori in iudicando. (V 2835/77, mass n 386446; (V 4740/76, mass n 383480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)