Sez. L, Sentenza n. 3099 del 12/05/1980 (Rv. 406875 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - TESTO DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI - POTERE DI RICHIESTA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - ESERCIZIO - DISCREZIONALITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - TESTO DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI - POTERE DI RICHIESTA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - ESERCIZIO - DISCREZIONALITA.*
I contratti collettivi postcorporativi non resi efficaci erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741 non rientrano tra le fonti del diritto oggettivo, ma sono negozi giuridici di diritto privato come tali sempre oggetto di Onere di prova da chi intenda avvalersene, mentre il nuovo testo dell'art 425 cod proc civ, che attribuisce al giudice il potere di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e degli accordi collettivi da applicare nella causa univocamente attribuisce al giudice stesso un potere discrezionale, da usare secondo prudente apprezzamento e non gia un categorico Obbligo di richiesta. (V 2835/77, mass n 386446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 425, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)