Sez. L, Sentenza n. 5051 del 15/03/2016 (Rv. 639303 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Licenziamento - Nullità per violazione art. 54 del d.lgs. 151 del 2001 - Conseguenze - Spettanza delle retribuzioni fino alla cessazione del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratto di apprendistato, regolato dalla l. n. 25 del 1955 ("ratione temporis" applicabile), la lavoratrice, il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo per violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001, ha diritto - in caso di mancato esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 della l. n. 25 del 1955 - alle retribuzioni alla stessa spettanti fino al verificarsi di una legittima causa di risoluzione del rapporto e non fino alla scadenza del periodo di apprendistato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)