Sez. L, Sentenza n. 20357 del 28/09/2010 (Rv. 615191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Scadenza del termine di apprendistato in assenza di disdetta - Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità della disciplina generale sui licenziamenti - Configurabilità - Trasformazione dell'apprendistato in rapporto a termine - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
La scadenza del termine dell'apprendistato in assenza di disdetta da parte del datore di lavoro comporta, in forza dell'art. 19 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla regola generale in materia di durata, del tempo indeterminato, con la conseguente applicazione della disciplina generale sui licenziamenti, dovendo escludersi, con riferimento al regime giuridico dell'apprendistato e del rapporto di lavoro a termine applicabili "ratione temporis" ed attualmente ampiamente modificati, la trasformabilità del primo nel secondo, trattandosi di tipologie di rapporto di natura speciale, dotate di un proprio, peculiare, regime di recesso e delle sue conseguenze.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)