Sez. L, Sentenza n. 2596 del 04/03/1992 (Rv. 476042 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Intimazione nell'area della recedibilità "ad nutum" - Inosservanza della garanzia del contraddittorio - Nullità del ricorso - Effetti - Prosecuzione del rapporto in caso di mancata richiesta di conversione in licenziamento "ad nutum" - Conseguenze - Licenziamento disciplinare nel corso del rapporto di apprendistato - Effetti della predetta nullità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Il licenziamento disciplinare intimato nell'area della recedibilità "ad nutum" senza l'osservanza della garanzia del contraddittorio ex art. 7, commi secondo e terzo della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989, è affetto da nullità di diritto comune (art. 1418 in relazione all'art. 1324 cod. civ.) e - ove non convertito, in difetto della relativa domanda giudiziale, in licenziamento "ad nutum" - comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro; con la conseguenza, fra l'altro, che il rapporto speciale di apprendistato - nel corso del quale il licenziamento stesso sia stato intimato - si trasforma in rapporto di lavoro ordinario nel caso del superamento della durata massima dell'apprendistato, o del raggiungimento dell'età massima dell'apprendista, consentita dalla disciplina dell'istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)