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Sez. L, Sentenza n. 7096 del 28/08/1987 (Rv. 455255 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - INVIO AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO DEI BOLLETTINI NECESSARI PER I VERSAMENTI - OBBLIGO DELL'INPS - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455255-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - INVIO AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO DEI BOLLETTINI NECESSARI PER I VERSAMENTI - OBBLIGO DELL'INPS - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

L'i.N.P.S., una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'Obbligo di inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versanti, atteso che il rilascio di tali bollettini, al quale fa riferimento il secondo comma della norma citata, è da intendere nel senso di consegna a richiesta dello interessato, consegue che il mancato rilascio dei bollettini non comporta la proroga del termine di pagamento dei contributi. (Conf 1087/85, mass n 439218).*

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)