Sez. L, Sentenza n. 2110 del 05/05/1989 (Rv. 462691 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - RILASCIO DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE - OBBLIGO DELL'I.N.P.S. - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - RILASCIO DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE - OBBLIGO DELL'I.N.P.S. - PORTATA.*
In tema di contribuzione volontaria, l'Obbligo dell'i.N.P.S. di porre il debitore in condizione di adempiere è assolto con il rilascio dei bollettini di conto corrente postale all'assicurato che ne abbia fatto espressa richiesta, restando escluso, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, che l'ente previdenziale - al quale, in caso di contestazione, spetta dimostrare di aver tempestivamente predisposto tali bollettini e di averli messi a disposizione dell'interessato - sia anche tenuto ad inviarli al domicilio dell'assicurato o a comunicare al medesimo la messa a sua disposizione degli stessi moduli. (Conf 7096/87, mass n 455255; (Conf 4167/87, mass n 452927; (Conf 1087/85, mass n 439218; (Conf 1601/84, mass n 433675).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)