Sez. L, Sentenza n. 5403 del 06/06/1990 (Rv. 467562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - OBBLIGO CONSEGUENTE DELL'ISTITUTO DI INVIARE AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO I BOLLETTINI DI VERSAMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - OBBLIGO CONSEGUENTE DELL'ISTITUTO DI INVIARE AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO I BOLLETTINI DI VERSAMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
L'INPS, una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'Obbligo di inviare al domicilio dello assicurato i bollettini di conto corrente postali necessari, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per l'effettuazione dei versamenti, essendo invece Onere dell'interessato attivarsi per ottenere la consegna, con la conseguenza che quest'ultimo non può ascrivere l'omesso rispetto del termine di adempimento, fissato dalla legge cit. Nel trimestre successivo a quello di riferimento, a colpa dell'istituto per il tardivo inoltro dei bollettini, salva l'ipotesi in cui l'INPS rifiuti o ritardi il rilascio dei moduli nonostante l'espressa richiesta dell'interessato. (Conf 4167/87, mass n 452927; (Conf 7096/87, mass n 455255).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)