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Sez. 5 - , Sentenza n. 2382 del 31/01/2018 (Rv. 646927 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Revoca dell'agevolazione di cui all’art. 33, comma 3. l. n. 388 del 2000 - Motivazione – Necessità - Insufficienza – Integrazione in sede processuale - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646927-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali, l'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto di revoca, previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, sicché l'Ufficio accertatore non può integrare il contenuto della detta motivazione in corso di causa. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in quanto nello stesso era solo indicato, quale motivo della revoca, che l'area oggetto della compravendita, al momento dell'acquisto, non era compresa in un piano urbanistico particolareggiato, e solo nel corso del giudizio per l'annullamento del suddetto atto impositivo, l'Amministrazione finanziaria aveva integrato la motivazione, deducendo l'insussistenza dei presupposti del regime agevolativo, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione del terreno).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)