Sez. 2, Sentenza n. 7224 del 25/01/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154709 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: SINDROME INFLUENZALE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: SINDROME INFLUENZALE.*
Il giudice è libero di valutare, ai sensi dell'art. 497 cod. proc. pen., la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è ricorribile per Cassazione solo per vizio logico di motivazione. In tale Sede è escluso ogni controllo sulla valutazione delle prove dell'impedimento a comparire. (fattispecie relativa a certificazione, prodotta dall'imputato quale prova dell'impedimento a comparire, attestante l'esistenza di una sindrome influenzale con febbre a trentanove gradi e necessità di tre giorni di riposo a letto, ritenuta non veridica dal giudice di merito poiché sfornita di indicazioni relative alla visita diretta dell'ammalato e non rispondente a realtà in base ai dati della comune esperienza indicativi, per tali affezioni, della necessità di un più lungo periodo di degenza). (Conf mass n 151704 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)