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Sez. U, Sentenza n. 7264 del 13/07/1990 (Rv. 468232 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468232-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE - PRESUPPOSTI.*

Quando il giudice ordinario ed il giudice speciale abbiano entrambi già statuito sulla giurisdizione, ciascuno declinandola a favore dell'altro, resta preclusa l'esperibilità del regolamento preventivo, che attiene all'ipotesi di conflitto virtuale di giurisdizione, ed è invece proponibile soltanto la denuncia del conflitto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 secondo comma, cod. proc. civ., ricorrendo un'ipotesi di conflitto reale negativo, rispetto alla quale la pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione costituisce non già oggetto immediato della decisione, bensì effetto della risoluzione del conflitto. (V 5536/83, mass n 430476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)