Sez. U, Sentenza n. 234 del 10/04/1999 (Rv. 525150 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Regolamento preventivo di giurisdizione - Presupposti - Fattispecie relativa a controversia inerente la titolarità del diritto di prelazione all'acquisto di azioni di una Cassa di Risparmio.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile soltanto nell'ipotesi di conflitto virtuale, ossia quando il giudice ordinario e il giudice speciale non abbiamo ancora statuito sulla giurisdizione. (Nella specie, in tema di attività contrattuale dei cosiddetti enti di fondazione di cui all'art. 11 d.P.R. n. 356 del 1990, la S.C. ha prevenuto il conflitto ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario in controversia concernente la titolarità del diritto di prelazione all'acquisto di azioni di una Cassa di Risparmio che la Fondazione aveva deciso di dismettere stipulando un preliminare di compravendita del pacchetto azionario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)