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Sez. U, Sentenza n. 5536 del 12/09/1983 (Rv. 430476 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INTERVENUTA STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE DA PARTE DELL'A.G.O. E DEL GIUDICE SPECIALE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1983-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430476-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INTERVENUTA STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE DA PARTE DELL'A.G.O. E DEL GIUDICE SPECIALE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

Quando il giudice ordinario ed il giudice speciale abbiano entrambi già statuito sulla giurisdizione, resta preclusa la esperibilità del regolamento preventivo ed è proponibile soltanto la denuncia del conflitto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 secondo comma cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che su una delle statuizioni si sia già formato il giudicato, ovvero che una, od entrambe, non siano ancora passate in giudicato. In tale caso la pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione costituisce non già oggetto immediato della decisione, bensì effetto della risoluzione del conflitto. (Conf 350/78, mass n 389645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)