Sez. 2, Sentenza n. 7575 del 29/08/1994 (Rv. 487788 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Provvedimento del C.I.P. n. 47 del 1981 - Modifica della potenza impegnata e del trattamento tariffario corrispondente - Potere di opzione degli utenti con efficacia di proposta contrattuale - Possibilità di accettazione da parte dell'E.N.E.L. - Atto scritto - Necessità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Il provvedimento del C.I.P. n. 47 del 22 dicembre 1981, che ha consentito agli utenti di chiedere all'E.N.E.L.la modifica della potenza impegnata e del trattamento tariffario corrispondente alla utilizzazione della quantità di energia elettrica posta a disposizione dal somministrante, ha attribuito agli utenti non una facoltà di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, ma un potere di "opzione" con efficacia di proposta contrattuale che l'E.N.E.L.può accettare, previa valutazione della possibilità tecnica di impegnare la quantità di energia elettrica richiesta, solo con atto scritto, secondo il più generale principio che impone tale forma per i contratti, anche di diritto privato, stipulati con gli enti pubblici, quale è l'E.N.E.L.a norma dell'art. 1 del d.P.R. 21 dicembre 1965 n. 1720.
Riferimenti normativi: DPR 21/12/1965 num. 1720 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)