Sez. 1, Sentenza n. 2839 del 23/03/1987 (Rv. 451957 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - STIPULAZIONE PER ISCRITTO A PENA DI NULLITÀ - NECESSITÀ - TRANSAZIONE CON L'ENTE PUBBLICO - PROVA SCRITTA EX ART. 1967 COD. CIV. - IDONEITÀ DEL DOCUMENTO A FORNIRE DETTA PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INDAGINE PRELIMINARE SULLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NELLA FORMA PRESCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - FATTISPECIE (TRANSAZIONE TRA L'ANAS ED UN PRIVATO CONTENUTA IN UN DOCUMENTO SU CUI QUEST'ULTIMO AVEVA CANCELLATO LA PROPRIA FIRMA IMMEDIATAMENTE DOPO AVERLA APPOSTA).*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - STIPULAZIONE PER ISCRITTO A PENA DI NULLITÀ - NECESSITÀ - TRANSAZIONE CON L'ENTE PUBBLICO - PROVA SCRITTA EX ART. 1967 COD. CIV. - IDONEITÀ DEL DOCUMENTO A FORNIRE DETTA PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INDAGINE PRELIMINARE SULLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NELLA FORMA PRESCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - FATTISPECIE (TRANSAZIONE TRA L'ANAS ED UN PRIVATO CONTENUTA IN UN DOCUMENTO SU CUI QUEST'ULTIMO AVEVA CANCELLATO LA PROPRIA FIRMA IMMEDIATAMENTE DOPO AVERLA APPOSTA).*
Poiché i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, il giudice, con riguardo all'idoneità di un documento a fornire la prova scritta di una transazione con l'ente pubblico, a norma dell'art. 1967 cod. civ., deve accertare innanzitutto se il contratto si sia perfezionato nella Forma ad substantiam prescritta dalla legge, in quanto lo accertamento, se negativo, comporta l'inidoneità del documento anche ai detti fini probatori e, se positivo, implica anche lo assolvimento dell'Onere probatorio prescritto per la transazione. (nella specie, il giudice del merito, riguardo ad un documento contenente una transazione tra l'ANAS ed un privato, sul quale quest'ultimo aveva cancellato la propria firma immediatamente dopo averla apposta, aveva ritenuto di poter prescindere dall'accertamento circa il perfezionamento e la validità del contratto, sulla considerazione che quella cancellazione era stata idonea a privare il documento dell'efficacia probatoria richiesta dall'art. 1967 cod. civ., la Corte suprema in base all'enunciato principio ha annullato tale decisione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)