Sez. L, Sentenza n. 3373 del 16/05/1983 (Rv. 428271 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - CONTRATTO DI LAVORO PRIVATISTICO STIPULATO DALLA P.A. - INCLUSIONE - MANCANZA DI UN ATTO SCRITTO CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ, PROVENIENTE DALL'ORGANO RAPPRESENTATIVO DELL'ENTE PUBBLICO, DI COSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO - NULLITÀ DEL CONTRATTO - LIMITI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - CONTRATTO DI LAVORO PRIVATISTICO STIPULATO DALLA P.A. - INCLUSIONE - MANCANZA DI UN ATTO SCRITTO CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ, PROVENIENTE DALL'ORGANO RAPPRESENTATIVO DELL'ENTE PUBBLICO, DI COSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO - NULLITÀ DEL CONTRATTO - LIMITI.*
L'esigenza della Forma scritta ad substantiam sussiste per tutti i contratti degli enti pubblici in genere, compreso il contratto di lavoro privatistico, nei casi in cui ne è consentita la stipulazione alla pubblica amministrazione. Consegue che per la validità di tale contratto è, in ogni caso, necessaria l'esistenza di un qualsiasi atto scritto nel quale, anche implicitamente, sia manifestata la volontà - proveniente da organo idoneo ad impegnare l'ente pubblico - di costituire un determinato rapporto di lavoro e che, in Mancanza di un tale pur minimo requisito formale, il contratto di lavoro è nullo per difetto di Forma costitutiva, salva l'applicabilità della regola dell'art. 2126 cod. civ.. (Conf 1126/74, mass n 369112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)