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Sez. 1, Sentenza n. 29353 del 11/05/2016 Cc. (dep. 12/07/2016) Rv. 267332 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto di autorizzazione di intercettazioni - Correzione di errore materiale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267332-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

È ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen., quando l'intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento; tale accertamento sulla effettiva volontà del decidente è, peraltro, interdetto in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto demandata al giudice di merito(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni di conversazioni svoltesi all'interno di un'autovettura, a seguito di decreto del G.i.p. emendato, in sede di procedura di correzione materiale, nella parte in cui autorizzava " intercettazioni telefoniche" anzichè-come richiesto dal P: M: nell'istanza richiamata dallo stesso decreto- "conversazioni tra presenti all'interno dell'auto indicata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)