Sez. 4, Sentenza n. 32650 del 04/07/2002 Cc. (dep. 01/10/2002) Rv. 223457 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Omissione di porzioni necessarie del provvedimento - Correzione mediante aggiunta - Possibilità - Condizioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
L' omissione materiale di determinati elementi nel provvedimento giudiziale può essere sanata mediante la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando sia frutto di difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, tanto che la correzione possa consistere nella semplice aggiunta, in senso meccanico, di espressioni che risultino parte necessaria dell'atto sulla base di una verifica materiale delle relative premesse. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione del dispositivo di un provvedimento di convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal pubblico ministero per più utenze telefoniche, nel quale compariva l'indicazione di una sola utenza, del tutto estranea al procedimento: ciò sul presupposto che la convalida, in quanto tale, non poteva che riguardare le utenze effettivamente interessate dal provvedimento convalidato, le quali d'altro canto risultavano tutte indicate nella parte motiva del decreto del giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)