Sez. 3, Sentenza n. 4209 del 03/10/1977 (Rv. 387846 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DICHIARATOSI INCOMPETENTE - OBBLIGATORIETA - CONSEGUENZE - CAUSA AGRARIA - RIMESSIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - TERMINE DI RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DICHIARATOSI INCOMPETENTE - OBBLIGATORIETA - CONSEGUENZE - CAUSA AGRARIA - RIMESSIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - TERMINE DI RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Al fine della rituale e tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art 50 cod proc civ, le parti sono vincolate alla qualificazione della controversia data dal giudice che ha declinato la propria Competenza. Pertanto, ove il tribunale in Sede ordinaria dichiari la causa di natura agraria, e rimetta le parti davanti alla competente Sezione specializzata, il termine per la riassunzione davanti a quest'ultima e regolato dalle norme sulle controversie agrarie, a prescindere dalla esattezza o meno di detta qualificazione, e, conseguentemente, non e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n 742. (V 305/76, mass n 378978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)