Sez. 2, Sentenza n. 12524 del 21/05/2010 (Rv. 613481 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Principio di ultrattività del rito - Portata - Dichiarazione di incompetenza del giudice adito - Esclusione dell'applicabilità del rito adottato - Conseguenze - Applicazione del rito previsto in relazione alla qualificazione della controversia - Necessità - Fattispecie in tema di sospensione feriale di termini per la riassunzione di cause erroneamente introdotte con il rito del lavoro.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Tale principio non opera, invece, nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, abbia così escluso che la controversia rientri tra quelle per le quali é previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia.(Nella specie la S.C. ha affermato che, avendo - con la declaratoria di incompetenza - il giudice del lavoro dichiarato che la causa non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)