Sez. U, Ordinanza n. 3029 del 01/03/2002 (Rv. 552725 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE | Firma del caricatore - Accettazione implicita della clausola compromissoria per arbitrato estero - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE
In tema di trasporti marittimi ed aerei, il principio della inidoneità della firma del caricatore a fungere da accettazione della clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nella convenzione di trasporto non si applica tutte le volte in cui tale clausola sia stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti (nella specie, attraverso l'apposizione di un timbro operante un rinvio "per relationem perfectam" all'originario "charter party" sottoscritto dagli originari contraenti e contenente la clausola "de qua").
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)