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Sez. U, Ordinanza n. 3029 del 01/03/2002 (Rv. 552725 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE | Firma del caricatore - Accettazione implicita della clausola compromissoria per arbitrato estero - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552725-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE

In tema di trasporti marittimi ed aerei, il principio della inidoneità della firma del caricatore a fungere da accettazione della clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nella convenzione di trasporto non si applica tutte le volte in cui tale clausola sia stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti (nella specie, attraverso l'apposizione di un timbro operante un rinvio "per relationem perfectam" all'originario "charter party" sottoscritto dagli originari contraenti e contenente la clausola "de qua").

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)