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Sez. U, Sentenza n. 11529 del 19/05/2009 (Rv. 608195 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Forma scritta del consenso dei contraenti - Clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - Validità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608195-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, e dell'art. 808 cod. proc. civ., agli arbitri stranieri nel c.d. arbitrato estero può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie "per relationem", ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorchè il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorchè il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62, Legge 01/05/1994 num. 25 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)