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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21655 del 19/09/2017 (Rv. 646036 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE | Sottoscrizione della polizza di carico - Implicita accettazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di trasporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646036-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE

In tema di trasporti marittimi, la sottoscrizione della polizza di carico non può assumere, “ex se”, il valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest’ultima, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilità di delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata, secondo le previsioni in tal senso desumibili dall’art. II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con l. n. 62 del 1968. (Nella specie, la polizza di carico, richiamante la clausola arbitrale contenuta in un contratto di noleggio per il trasporto di merci, era stata firmata esclusivamente dal comandante della nave).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)