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Sez. 5, Sentenza n. 16001 del 20/12/2000 (Rv. 542807 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) | Agevolazioni per la ricostruzione e rinascita della Valtellina - Presupposti - Reddito prodotto nell'ambito delle zone agevolate - Esclusiva rilevanza - Configurabilità - Reddito prodotto al di fuori di tali zone - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542807-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE)

Riguardo alle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 102 del 1990 per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, il terzo comma dell'art. 11 della menzionata disposizione normativa richiede, per le concessioni delle esenzioni d'imposta previste dai precedenti articoli, non solo che la nuova impresa sia insediata nei territori indicati nell'art. 1 (e che rientri nei criteri delle localizzazioni che a tal fine sono disposte nel piano di cui all'art. 5), ma anche che il reddito sia prodotto nei territori suddetti. Ne consegue che per il conseguimento delle agevolazioni in oggetto si deve far riferimento al solo reddito prodotto dall'impresa nell'ambito delle zone agevolate (la S.C. ha così respinto la tesi di un'impresa di scavi, la quale pretendeva che, al fine in oggetto, si facesse riferimento anche al reddito prodotto per l'attività effettuata al di fuori delle zone agevolate, sostenendo l'esclusiva rilevanza del luogo in cui l'impresa ha la sede legale ed operativa e dove viene assunta la manodopera).

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1990 num. 102 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)