Sez. 5, Sentenza n. 13500 del 15/09/2003 (Rv. 566851 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) | Agevolazioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, ex art. 11 della legge n. 102 del 1990 - Esenzione dalle imposte sui redditi della parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati e reinvestiti - Interpretazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE)
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 11, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il quale, nell'ambito delle agevolazioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi della parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese, "direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari" - e la cui "ratio" รจ quella di incentivare il reimpiego degli utili di esercizio nella ricostruzione e nella sistemazione degli impianti per consentire la ripresa economica della Valtellina -, si riferisce non all'intero reddito imponibile dichiarato, ma soltanto agli utili risultanti dal conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione dei redditi, essendo solo tali utili suscettibili di reimpiego da parte dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1990 num. 102 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)