Sez. 5, Sentenza n. 12708 del 09/07/2004 (Rv. 574401 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) | Agevolazioni per la ricostruzione e rinascita della Valtellina - Art. 11 legge n. 102 del 1990 - Limitazione territoriale - Portata - Riferibilità al reddito e non agli utili reimpiegati nelle iniziative ricostruttive.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE)
Riguardo alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102 per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, la limitazione territoriale, di cui al terzo comma della citata disposizione, si riferisce esclusivamente alle agevolazioni per i redditi prodotti (primo comma) e non a quelle per gli utili reimpiegati (secondo comma); devono pertanto ritenersi agevolati gli utili prodotti anche fuori delle zone tassativamente previste per la parte non superiore al 50 per cento che venga dichiarata come direttamente impiegata nelle iniziative ricostruttive.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1990 num. 102 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)