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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15208 del 01/06/2021 (Rv. 661598 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 - Individuazione specifica beni agevolabili nel registro cespiti dei beni ammortizzabili - Necessità.
Stato
decisa il 2021-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661598-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato abbiano effettuato nuovi investimenti, costituisce prescrizione essenziale l'individuazione specifica nel registro cespiti dei beni fiscalmente ammortizzabili dei beni agevolabili - che devono comunque essere destinati ad una struttura produttiva e non possono essere trasferiti, a pena di decadenza, entro i quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione - nonché la distinzione dagli altri beni posseduti dall'impresa.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)