Sez. 5, Sentenza n. 15572 del 27/07/2016 (Rv. 640636 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimento agevolato ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà - Costi deducibili - Differenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa - che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato - possono ugualmente beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000 purché le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono e siano iscritte in bilancio tra le "immobilizzazioni materiali"; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui (come, nell'ipotesi dell'ampliamento di un fabbricato insistente su area di proprietà di terzi), devono essere iscritte tra le "immobilizzazioni immateriali" e non possono beneficiare dell'agevolazione, trattandosi di costi e non di beni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)