diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21411 del 30/11/2012 (Rv. 624262 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Requisiti - Novità - Ammortizzabilità ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - Conseguenze - Beni non di proprietà dell'impresa presi in locazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624262-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, nel periodo indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Ne consegue che sono esclusi da tale agevolazione i beni non di proprietà dell'impresa, ma oggetto di contratto di locazione, in quanto l'art. 68, ultimo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, fa riferimento, per determinare il limite di deducibilità dell'ammortamento, al costo complessivo dei beni, e, quindi, implicitamente, al costo di acquisto, tanto più che il comma 7 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 riconosce il beneficio espressamente per i soli beni acquistati in locazione finanziaria per i quali non venga esercitato il riscatto.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 67, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)