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Sez. 3, Sentenza n. 520 del 02/03/1971 (Rv. 350193 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350193-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della sussistenza dei presupposti per il deferimento del giuramento suppletorio e circa l'opportunita di avvalersi di tale mezzo di prova rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2499'70, mass n 348785' 3186'69, mass n 343175' e numerosissime altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 242, Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)