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Sez. 2, Sentenza n. 65 del 10/01/1972 (Rv. 355758 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RICHIESTA DI PARTE - REIEZIONE O ACCOGLIMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355758-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RICHIESTA DI PARTE - REIEZIONE O ACCOGLIMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La valutazione della opportunita di disporre il giuramento ad integrazione degli elementi probatori gia acquisiti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale resta, in ogni caso libero anche se vi sia stata domanda di parte, di ammettere o meno il giuramento stesso, senza essere tenuto neppure ad esporre le ragioni della sua Determinazione. (Conf 703'71, mass n 350486; 520'71, mass n 350193).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)