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Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 18/04/1973 (Rv. 363608 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363608-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della sussistenza dei presupposti per il deferimento del giuramento suppletorio e circa l'opportunita di avvalersi di tale mezzo di prova rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 520/71, mass n 350193).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)