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Sez. 3, Ordinanza n. 21889 del 29/07/2025 (Rv. 675904-01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Art. 42, comma 9, l. r. Marche n. 19 del 2022 - Soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) - Successione dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona in universum ius - Esclusione - Conseguenze - Permanenza della legittimazione processuale dell'ente soppresso - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675904-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.

Legge Reg. Marche 08/08/2022 num. 19 art. 42 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)