Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi pendenti - Interruzione del processo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c..
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)