Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 04/07/1969 (Rv. 341976 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - INDICAZIONE ESPRESSA DEL DESTINATARIO - DIVERGENZA DA QUELLA RISULTANTE DALLA RICHIESTA DELLA PARTE - RILEVANZA DELLA SOLA INDICAZIONE CONTENUTA NELLA RELAZIONE - NOTIFICAZIONE DI UNA SENTENZA A PIU PARTI PRESSO UN UNICO PROCURATORE - ESECUZIONE DI PIU NOTIFICAZIONI ALLA STESSA PARTE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - INDICAZIONE ESPRESSA DEL DESTINATARIO - DIVERGENZA DA QUELLA RISULTANTE DALLA RICHIESTA DELLA PARTE - RILEVANZA DELLA SOLA INDICAZIONE CONTENUTA NELLA RELAZIONE - NOTIFICAZIONE DI UNA SENTENZA A PIU PARTI PRESSO UN UNICO PROCURATORE - ESECUZIONE DI PIU NOTIFICAZIONI ALLA STESSA PARTE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
L'indicazione espressa del soggetto destinatario della notificazione, effettuata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, ove non corrisponda a quella risultante dalla richiesta della parte, e l'unica giuridicamente rilevante, perche identifica la persona nei cui confronti l'ufficiale giudiziario ha in concreto svolta la sua attivita di ricerca e di consegna della copia dell'atto da notificare. Conseguentemente, se una sentenza, che il richiedente abbia voluto che fosse notificata a due parti diverse nel domicilio da esse eletto presso il comune procuratore costituito, risulti - invece - notificata due volte ad una sola parte presso il detto domiciliatario, avendo lo ufficiale giudiziario indicata nella relazione la stessa parte come destinataria delle due notificazioni, la notificazione e inesistente nei confronti dell'altra parte e, come tale, inidonea a far decorrere, nei riguardi della medesima, il termine breve per proporre l'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)