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Sez. 1, Sentenza n. 1183 del 09/03/1978 (Rv. 390542 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - IN GENERE - LIMITI DI VALORE - MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE I LIMITI DI VALORE EX ART 2721, PRIMO COMMA, COD CIV - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI UNA IPOTESI DI ECCEZIONE AL DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE EX ART 2724 COD CIV - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390542-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - IN GENERE - LIMITI DI VALORE - MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE I LIMITI DI VALORE EX ART 2721, PRIMO COMMA, COD CIV - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI UNA IPOTESI DI ECCEZIONE AL DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE EX ART 2724 COD CIV - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

Mentre la mancata ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore di cui all'art 2721 primo comma cod civ, non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione, in quanto si ricollega a facolta discrezionale del giudice del merito, detto Obbligo di motivazione sussiste con riguardo all'esclusione di una ipotesi di eccezione al divieto della prova testimoniale, ai sensi dell'art 2724 cod civ, ove la parte istante abbia dedotto fatti riconducibili nell'ambito della previsione di tale norma. (V 90/75, mass n 373249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)