Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 21/02/1986 (Rv. 444554 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DINIEGO DI AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE DI VALORE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DINIEGO DI AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE DI VALORE - CONDIZIONI.*
In tema di prova testimoniale il giudice, quando non ritenga di avvalersi della facoltà discrezionale di ammettere la prova anche oltre il limite di valore di cinquemila lire, stabilito dalla norma dell'art. 2721 cod. civ., pur non essendo tenuto a esporre in modo dettagliato gli argomenti sui quali fonda il suo provvedimento negativo, non può astenersi dal vagliare attentamente la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza, e dall'accennare alle ragioni che gli consigliano di non autorizzare la prova oltre il limite ordinario. (V 4600/84, mass n 436519; (V 899/82, mass n 418750; (V 5780/79, mass n 402418; (V 3876/79, mass n 407749; (V 2624/79, mass n 398958; (V 2568/78, mass n 391916; (V 1183/78, mass n 390542; (V 95/75, mass n 373249; (Conf 2837/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)